Con decreto del 20 novembre 2025, il Tribunale di Pistoia ha chiarito un aspetto fondamentale in materia di impugnazione della rinuncia all’eredità ex art. 524 c.c. da parte dei creditori.
La domanda giudiziale proposta dai creditori del rinunziante deve essere trascritta non solo contro il debitore che ha rinunciato, ma anche contro il soggetto al quale l’eredità si è devoluta per effetto della rinuncia. In mancanza di tale doppia trascrizione, la domanda non produce gli effetti previsti dall’art. 2652 n. 1 c.c., con conseguente prevalenza dei diritti acquistati dai terzi.
Il Tribunale ha ritenuto legittima la riserva apposta dal Conservatore dei Registri Immobiliari, richiamando l’orientamento consolidato della Corte di Cassazione (Cass. n. 15468/2003) e il principio di tipicità e tassatività della pubblicità immobiliare.
In conclusione, pur non sussistendo un litisconsorzio necessario sul piano processuale, ai fini della trascrizione e della tutela dei creditori è indispensabile coinvolgere e trascrivere la domanda anche nei confronti dell’erede subentrato.
